
- Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (articolo 1, comma 1). La sospensione opera per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Senato, per il Presidente della Camera, per il Presidente del Consiglio dei ministri. La sospensione opera dalla data di assunzione della carica o della funzione e si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica.
- Rinuncia alla sospensione (articolo 1, comma 2). L'imputato o il suo difensore munito di procura può rinunciare alla sospensione in ogni momento.
- Assunzione delle prove non rinviabili (articolo 1, comma 3). Nonostante la sospensione del processo il giudice potrà procedere, se ne ricorrono i presupposti, all'assunzione delle prove non rinviabili. Secondo la relazione illustrativa del provvedimento si tratta di una valvola di sicurezza che salvaguardia il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo.
- Prescrizione (articolo 1, comma 4). Alla sospensione del processo è collegata la contestuale sospensione dei termini di prescrizione.
- Durata della sospensione (articolo 1, comma 5). La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile (su questo punto però si pone una eccezione, nel caso di una nuova nomina nel corso della stessa legislatura).
Secondo la relazione illustrativa al provvedimento questo regime speciale sarebbe imposto dalla diversa durata delle 4 cariche interessate dal provvedimento.
- Trasferimento dell'azione in sede civile (articolo 1, comma 6). In caso di sospensione possibilità per la parte civile di trasferire l'azione in sede civile.
- Entrata in vigore (articolo 1, comma 8). Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Etichette: Politica nazionale
Post più recenti Post più vecchi Home page
Iscriviti a:
Post (Atom)